(massima n. 1)
Perché possa parlarsi di fungibilità tra una carcerazione precedentemente subita (vuoi come custodia cautelare — art. 657, primo comma, c.p.p. — vuoi come pena espiata per un reato diverso — art. 657, secondo comma, c.p.p.) ed una pena detentiva da espiare per un altro reato, è necessario che il reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire sia stato commesso prima della carcerazione subita senza titolo. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, diversamente da quanto consentito dalla formulazione del quarto comma, dell'art. 271, c.p.p. del 1930, alla stregua del quarto comma, dell'art. 657, del nuovo codice di rito, la carcerazione non è detraibile dalla pena relativa ad altro reato non solo se tale reato è stato commesso dopo, ma, almeno nella sua interezza, neanche se è stato commesso durante la carcerazione ingiustamente sofferta).