(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen., non si può riconoscere la fungibilità tra il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, attesa la radicale differenza tra l'istituto dell'isolamento diurno, vera e propria sanzione penale e l'isolamento cautelare, modalità di custodia disposta per ragioni processuali o di sicurezza.