(massima n. 1)
La fungibilitą fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertą personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva.