(massima n. 1)
Al fine di consentire all'imputato di beneficiare dell'indulto nella massima estensione possibile, il periodo di custodia cautelare presofferto può essere computato in parte per la pena detentiva e in parte per la pena pecuniaria, non ostandovi la lettera dell'art. 657 cod. proc. pen., che, pur prevedendo al primo ed al terzo comma la possibilità di imputare il presofferto all'uno e all'altro tipo di pena, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta del condannato sia di applicazione dell'indulto, che di dichiarazione di fungibilità della pena espiata in presofferto per detta condanna con la pena pecuniaria inflitta ancora in esecuzione).