(massima n. 1)
Attesa la radicale differenza esistente fra l'istituto dell'isolamento diurno (cui va riconosciuto il carattere di vera e propria sanzione penale), e quello della sospensione delle ordinarie regole di trattamento, previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (che incide soltanto sulle modalitā di attuazione del regime di detenzione), č da escludere che possa riconoscersi la fungibilitā, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., tra il periodo di custodia cautelare in cui sia stata fatta applicazione del citato art. 41 bis e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la definitiva sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo.