(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare va computata, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., la custodia cautelare anche se subita nel corso del procedimento relativo ad altro reato, il quale si sia concluso con sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, fermo restando che sarą qust'ultima a dover essere integralmente eseguita in caso di revoca del beneficio.