(massima n. 1)
La disciplina della fungibilitą per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione adito dal P.M. su segnalazione della Corte d'appello nell'ambito di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione derivante da custodia cautelare subita senza titolo aveva d'ufficio revocato l'indulto, pertinente a diverso titolo, nei limiti della misura di pena riconosciuta fungibile, in assenza di cause di revoca del beneficio).