(massima n. 1)
La declaratoria di fungibilità della pena a norma dell'art. 657 c.p.p. non è né automatica, né necessariamente contestuale all'ordine di esecuzione e desumibile dal relativo fascicolo, ma va disposta con distinto decreto e discende da una autonoma valutazione, che investe la custodia cautelare subita non solo per gli stessi fatti, ma anche per reati diversi, nonché pene espiate per altri fatti quando sia sopravvenuta revoca della condanna, amnistia e indulto, e può, a richiesta dell'interessato, operare su sanzioni pecuniarie o sostitutive, anziché su quelle detentive. Ne consegue che, se intervenuta successivamente all'ordine di esecuzione, non può essere utilizzata per valutare le condizioni di legittimità ed efficacia di questo. (Fattispecie relativa ad ordine di esecuzione emesso nei confronti di tossicodipendente per pena complessiva originariamente fissata in misura superiore a quattro anni di reclusione e successivamente ridotta in limiti inferiori a seguito di riconoscimento di fungibilità di alcuni periodi di detenzione. In relazione ad essa, la S.C. ha altresì escluso che la sospensione, ex art. 656 c.p.p., dell'ordine di esecuzione segua automaticamente l'accertato stato di tossicodipendenza e ha ritenuto che discenda, invece, dall'esistenza di un programma terapeutico di riabilitazione, già in corso o concordato dal condannato con istituzioni pubbliche o private).