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Articolo 573 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Gara tra gli offerenti

Dispositivo dell'art. 573 Codice di procedura civile

Se vi sono più offerte (1), il giudice della esecuzione invita in ogni caso gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta (2).

Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione.

Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa.

Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 (3).

Note

(1) La norma in analisi disciplina l'ipotesi in cui siano presentate più offerte. In tal caso il giudice invita gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta al fine di ottenere un'offerta il più possibile di importo maggiore.
(2) Solamente chi aveva presentato un'offerta di acquisto precedentemente ha il diritto di partecipare alla gara indetta dal giudice dell'esecuzione, la quale può svolgersi a offerte palesi oppure a schede segrete. In questo caso, il giudice deve indicare il termine entro il quale le nuove offerte devono essere presentate ed eventualmente l'aumento da apportare.
(3) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Spiegazione dell'art. 573 Codice di procedura civile

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), c.d. “decreto giustizia per la crescita”, ha modificato la norma in esame, stabilendo che il giudice:
1. in presenza di più offerte, invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta;
2. in caso di presentazione di istanze di assegnazione del bene da parte dei creditori, procede all'assegnazione anziché alla vendita se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al valore dell'immobile;
3. nel determinare il valore dell'offerta, dovrà tener conto non solo del prezzo ma della situazione complessiva dell'offerente, quali la cauzione prestata, tempi e forme del pagamento del prezzo;
4. se il prezzo offerto all'esito della gara prevista al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, non fa luogo alla vendita allorché siano state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita.

Il legislatore nulla dice sulle modalità della gara, che dunque devono ritenersi rimesse alla discrezionalità del giudice; tuttavia, la recente modifica dell' art. 569 del c.p.c., che ne impone lo svolgimento nella stessa udienza fissata per l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte, induce ad escludere ogni procedimento che comporti un differimento della gara stessa, dovendosi optare per un sistema di rialzi palesi e orali alla medesima udienza.

Massime relative all'art. 573 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2949/2011

In tema di espropriazione immobiliare - nel regime dell'art. 584 c.p.c. nel testo antecedente le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis" - in caso di presentazione di un'offerta in aumento di sesto, con conseguente indizione di una nuova gara, si determina la prosecuzione del medesimo procedimento di espropriazione, sicché, ove l'incarico di partecipare all'asta pubblica sia stato oggetto di una procura, essa mantiene la propria validità anche per la fase del rincaro.

Cass. civ. n. 6623/1981

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la gara fra più offerenti nella vendita senza incanto, di cui all'art. 573 c.p.c. — applicabile anche alla liquidazione dell'attivo fallimentare per il richiamo alla citata norma operato dall'art. 108 l. fall. — postula l'invito rivolto dal giudice dell'esecuzione agli offerenti di partecipare alla gara sull'offerta più alta e l'adesione di costoro alla gara stessa. Il primo di tali elementi è nello stesso provvedimento di convocazione degli offerenti per il suddetto incombente; l'adesione di essi si sostanzia nella volontà di partecipare alla gara, manifestata in maniera espressa ovvero rilevabile dal comportamento di ciascuno di essi nell'udienza, secondo la valutazione del giudice del merito che, se sorretta da motivazione esente da vizi logici e da errori di diritto, è insindacabile in sede di legittimità.

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