La
vendita forzata può svolgersi
con incanto o senza.
La prima forma di vendita, quella con incanto, è disciplinata:
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per l'espropriazione mobiliare dagli artt. 534 e ss. c.p.c.
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per l'espropriazione immobiliare dagli artt. 576 e ss. c.p.c.
La vendita senza incanto, o vendita a mezzo di
commissionario, invece, è regolata:
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per l'espropriazione mobiliare dagli artt. 532 e ss.c.p.c.;
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per l'espropriazione presso terzi dagli artt.552 e 553 c.p.c.;
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per l'espropriazione immobiliare dagli artt. 570 e ss. c.p.c.
Nell'espropriazione immobiliare, la vendita senza incanto è preferita a quella con incanto, in quanto permette di soddisfare con maggiore fruttuosità i diritti dei creditori.
Infatti, nell'esecuzione immobiliare il
giudice deve innanzitutto disporre la vendita senza incanto, per poi procedere a quella con incanto nei seguenti casi:
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se la prima da esito negativo;
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se ritiene che con tale forma di vendita sia possibile raggiungere un risultato più vantaggioso rispetto all'unica offerta che non superi la misura di 1/5 del valore di stima del bene;
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se la gara tra più offerenti non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti.
Nell'esecuzione mobiliare presso il debitore, invece, il giudice può scegliere se disporre la vendita senza incanto o mediante commissionario (senza dover indicare i motivi che lo hanno spinto a preferire tale forma di esecuzione) ovvero con incanto (affidandola, in quest'ultimo caso, al
cancelliere, all'
ufficiale giudiziario o ad un istituto autorizzato).
Il D.L. 3.5.2016, n. 59, rubricato “
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 3 maggio 2016, convertito con L. 30.6.2016, n. 119, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 2.7.2016, ha previsto l'aggiunta di un inciso al 2° co. della disposizione in esame.
La suddetta modifica consente di equiparare l'esecuzione immobiliare a quella mobiliare; pertanto, anche con riferimento all'esecuzione mobiliare, il giudice potrà disporre la vendita forzata con incanto solo se ritiene probabile che la vendita abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene.
Il valore del bene è determinato in base agli artt. 518 e 540 bis c.p.c. nell’esecuzione mobiliare ed a norma dell’
art. 568 del c.p.c. nell’esecuzione immobiliare.
Secondo la tesi sostenuta da una parte della dottrina, accanto alle forme di vendita forzata espressamente previste dalla norma in esame, devono ritenersi ammissibili anche vendite atipiche, purchè le stesse si svolgano nel rispetto dei principi che devono informare ogni vendita forzata.
In particolare, anche la vendita a mezzo commissionario, svolta a trattativa privata o per
licitazione privata, sebbene in alcuni casi prenda il nome e la forma apparente di un
contratto, conserva pur sempre la sua essenza di vendita forzata di natura giudiziale.