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Articolo 503 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modi della vendita forzata

Dispositivo dell'art. 503 Codice di procedura civile

La vendita forzata può farsi con incanto (1) o senza, secondo(2) le forme previste nei capi seguenti(3).

L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568 nonche', nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis (4).

Note

(1) La vendita con incanto è disciplinata, per l'espropriazione mobiliare dagli artt. 534 e ss. e per l'espropriazione immobiliare dagli artt. 576 e ss. La vendita senza incanto, o vendita a mezzo di commissionario, è regolata per l'espropriazione mobiliare dagli artt. 532 e ss.; per l'espropriazione presso terzi dagli artt.552 e 553 c.p.c.; per l'espropriazione immobiliare dagli artt. 570 e ss..
(2) Nell'espropriazione immobiliare, la vendita senza incanto è una scelta privilegiata, poichè il legislatore la considera preferibile a quella con incanto, trattandosi di una modalità di vendita più trasparente che permette di soddisfare con maggiore fruttuosità i diritti dei creditori. Infatti, nell'esecuzione immobiliare il giudice deve disporre prima la vendita senza incanto e poi procedere con l'incanto se la prima da esito negativo, oppure se il giudice ritiene che con la vendita all'incanto sia possibile raggiungere un risultato più vantaggiosa rispetto all'unica offerta che non superi la misura di 1/5 del valore di stima del bene. Oppure, ancora quando la gara tra più offerenti non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti.
(3) Nell'esecuzione mobiliare presso il debitore il giudice può scegliere se disporre la vendita senza incanto o mediante commissionario, o all'incanto e, in quest'ultimo caso se affidarla al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o ad un istituto autorizzato. Inoltre, al giudice è attribuita la facoltà di disporre la vendita senza incanto a mezzo commissionario senza dover indicare i motivi che lo hanno spinto a preferire tale forma di esecuzione.
(4) Comma aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; modificato in ultimo dal D. L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 503 Codice di procedura civile

La vendita forzata può svolgersi con incanto o senza.
La prima forma di vendita, quella con incanto, è disciplinata:
  1. per l'espropriazione mobiliare dagli artt. 534 e ss. c.p.c.
  2. per l'espropriazione immobiliare dagli artt. 576 e ss. c.p.c.

La vendita senza incanto, o vendita a mezzo di commissionario, invece, è regolata:
  1. per l'espropriazione mobiliare dagli artt. 532 e ss.c.p.c.;
  2. per l'espropriazione presso terzi dagli artt.552 e 553 c.p.c.;
  3. per l'espropriazione immobiliare dagli artt. 570 e ss. c.p.c.

Nell'espropriazione immobiliare, la vendita senza incanto è preferita a quella con incanto, in quanto permette di soddisfare con maggiore fruttuosità i diritti dei creditori.

Infatti, nell'esecuzione immobiliare il giudice deve innanzitutto disporre la vendita senza incanto, per poi procedere a quella con incanto nei seguenti casi:
  1. se la prima da esito negativo;
  2. se ritiene che con tale forma di vendita sia possibile raggiungere un risultato più vantaggioso rispetto all'unica offerta che non superi la misura di 1/5 del valore di stima del bene;
  3. se la gara tra più offerenti non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti.

Nell'esecuzione mobiliare presso il debitore, invece, il giudice può scegliere se disporre la vendita senza incanto o mediante commissionario (senza dover indicare i motivi che lo hanno spinto a preferire tale forma di esecuzione) ovvero con incanto (affidandola, in quest'ultimo caso, al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o ad un istituto autorizzato).

Il D.L. 3.5.2016, n. 59, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 3 maggio 2016, convertito con L. 30.6.2016, n. 119, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 2.7.2016, ha previsto l'aggiunta di un inciso al 2° co. della disposizione in esame.
La suddetta modifica consente di equiparare l'esecuzione immobiliare a quella mobiliare; pertanto, anche con riferimento all'esecuzione mobiliare, il giudice potrà disporre la vendita forzata con incanto solo se ritiene probabile che la vendita abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene.
Il valore del bene è determinato in base agli artt. 518 e 540 bis c.p.c. nell’esecuzione mobiliare ed a norma dell’art. 568 del c.p.c. nell’esecuzione immobiliare.

Secondo la tesi sostenuta da una parte della dottrina, accanto alle forme di vendita forzata espressamente previste dalla norma in esame, devono ritenersi ammissibili anche vendite atipiche, purchè le stesse si svolgano nel rispetto dei principi che devono informare ogni vendita forzata.
In particolare, anche la vendita a mezzo commissionario, svolta a trattativa privata o per licitazione privata, sebbene in alcuni casi prenda il nome e la forma apparente di un contratto, conserva pur sempre la sua essenza di vendita forzata di natura giudiziale.

Massime relative all'art. 503 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21110/2012

Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.

Cass. civ. n. 13824/2010

In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, c.c. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene.

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