(massima n. 1)
L'offerta che preceda l'ordinanza di vendita e l'avviso ex art. 570 c.p.c., non determina di per sé l'invalidità dell'offerta, se la stessa è formulata in vista di una vendita senza incanto, della quale viene sollecitata l'effettuazione. Essa è destinata perciò a rimanere valida dopo l'ordinanza e l'avviso, con una semplice inversione del procedimento normale di formazione della fattispecie. L'eventuale insufficienza del prezzo offerto rispetto a quello determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., rende, tuttavia l'offerta inefficace, ma l'offerente viene a trovarsi semplicemente nella situazione di colui la cui offerta non sia accettata. Da ciò consegue che la somma non possa in alcun modo essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 574 terzo comma c.p.c., che richiama il successivo art. 587 soltanto in danno di chi si sia reso acquirente nella vendita, e vada perciò restituita all'autore dell'offerta.