(massima n. 1)
Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, č inefficace l'offerta presentata con modalitā difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformitā riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso (nella specie, avente ad oggetto un processo anteriore alle riforme introdotte col d.l. n. 35 del 2005 e con la legge n. 263 del 2005, la S.C. ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).