Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile (1) (2).
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile (1) (2).
Cass. civ. n. 24571/2018
Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.Cass. civ. n. 16711/2009
In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo é dichiarato estinto e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, però, porle a carico del debitore esecutato (come richiesto dal creditore procedente, nella specie), non avendo contenuto decisorio su diritti, non può considerarsi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.Cass. civ. n. 28627/2008
In tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dagli artt. 8 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 91, comma secondo, c.p.c.), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento; ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma primo, c.p.c. (principio reso dalla S.C. in materia di opposizione a precetto, avanti al giudice di pace, per le spese connesse alle attività di redazione dell'atto e a quelle professionali del legale necessarie alla sua notificazione).Cass. civ. n. 23408/2007
In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto quelle sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti e non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.Cass. civ. n. 5061/2007
Nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione; nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, strutturati come giudizi di cognizione, trova, invece, applicazione l'ordinario principio della soccombenza, con la conseguenza che le spese vanno poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.Cass. civ. n. 8634/2003
In virtù della espressa previsione di cui all'art. 95 c.p.c. (secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione), il recupero delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo in caso dell'utile partecipazione di costoro alla distribuzione, all'esito di risultata fruttuosa esecuzione, che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire, formata da quanto proviene dall'assoggettamento ed espropriazione del patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.), comprensivo di beni e di crediti, a carico del quale vengono quindi in definitiva a gravare le spese dell'esecuzione. Ne consegue che, a parte le spese fatte nell'interesse comune dei creditori da soddisfarsi in prededuzione dalla massa attiva in ragione del privilegio che le assiste (artt. 2755, 2770, 2777 c.c.) le altre spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito, e possono trovare soddisfazione — al pari del credito per capitale ed interessi — solamente in caso di capienza.Cass. civ. n. 10724/2000
A norma dell'art. 95 c.p.c., nel processo esecutivo che si svolge con le forme del pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi e si conclude con l'ordinanza di assegnazione del credito, l'obbligo del pagamento delle spese grava sul debitore assegnatario e non sul terzo assegnato.Cass. civ. n. 10306/2000
L'articolo 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione presuppone che il processo esecutivo si sia concluso e non che si sia arrestato per rinuncia o inattività del creditore procedente, ipotesi per le quali le spese sostenute sono poste, rispettivamente, a carico del rinunciante, in mancanza di diverso accordo tra le parti, e a carico di chi le ha anticipate.Cass. civ. n. 4695/1999
In caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa e, d'altra parte, non può farsi riferimento neanche all'art. 306 c.p.c., operante nel giudizio di cognizione nel caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall'azione. (Nella specie, l'interessato aveva ottenuto l'accoglimento in sede di merito della domanda al riguardo proposta con un autonomo giudizio di cognizione; la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sotto il profilo della assoluta carenza di tutela giudiziaria).
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