(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione disponga il pagamento della somma ricavata a favore del solo creditore pignorante, in assenza di intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 510, primo comma, cod. proc. civ., concedendo erroneamente termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 512 cod. proc. civ., costituisce, anche per il profilo relativo al computo dei termini per impugnare, atto esecutivo, contro cui č esperibile, nel relativo termine perentorio, l'opposizione prevista dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.