(massima n. 1)
È legittima la collocazione contemporanea dello stesso credito in distinti riparti o ricavati da singole esecuzioni rivolte contro più debitori solidali sotto la condizione esplicita o implicita che non si ottenga (o non si possa ottenere) completa soddisfazione in una di esse, sicché ove sia accertato che il credito sia stato effettivamente soddisfatto in sede di distribuzione, in una delle procedure, viene meno senz'altro l'effetto di tutte le altre parallele collocazioni.