(massima n. 1)
L'art. 54 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), stabilisce che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul «prezzo» dei beni vincolati, per cui, dato il chiaro tenore della norma, il diritto stesso non puņ considerarsi estensibile anche agli accessori, ed in particolare agli interessi prodotti dalla somma ricavata dalla vendita dei suddetti beni. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto esatta la decisione con la quale i giudici del merito avevano negato l'attribuzione, ai creditori assistiti da privilegio automobilistico, delle somme costituite dagli interessi prodotti dal prezzo di vendita, depositato in banca, di alcuni autoveicoli).