Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509] secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione (1), sentito il debitore (2), provvede in conformità (3).
Note
(1)
La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2)
Il debitore deve essere solamente sentito senza che sia necessario il suo consenso. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il debitore sollevi contestazioni fondate su motivi di legittimità, il giudice non dovrebbe approvare il piano di riparto proposto dai creditori.
Diversamente, se il debitore non si presenta all'udienza oppure resta in silenzio, il piano di riparto viene ugualmente approvato.
Diversamente, se il debitore non si presenta all'udienza oppure resta in silenzio, il piano di riparto viene ugualmente approvato.
(3)
L'accordo proposto dai creditori può essere redatto per iscritto ed, in questo caso, necessita di sottoscrizione da parte di tutti i creditori oppure può anche essere manifestato oralmente al giudice in udienza e documentato nel verbale.
Non vi è unanimità di vedute in dottrina circa il tipo di controllo che deve effettuare il giudice. Alcuni ritengono che quest'ultimo debba limitarsi a verificare l'effettiva partecipazione di tutti i creditori al piano di riparto; altri sostengono, invece, che il giudice possa anche effettuare un controllo nel merito dello stesso accordo.
In ogni caso, il piano di riparto diviene irrevocabile una volta approvato dal giudice.
Non vi è unanimità di vedute in dottrina circa il tipo di controllo che deve effettuare il giudice. Alcuni ritengono che quest'ultimo debba limitarsi a verificare l'effettiva partecipazione di tutti i creditori al piano di riparto; altri sostengono, invece, che il giudice possa anche effettuare un controllo nel merito dello stesso accordo.
In ogni caso, il piano di riparto diviene irrevocabile una volta approvato dal giudice.