(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata e nell'ipotesi di un solo creditore, emessa l'ordinanza per la distribuzione della somma ricavata ai sensi dell'art. 510, primo comma c.p.c., l'unico rimedio che possa ovviare al risultato di una eventuale distribuzione non conforme a diritto č costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, cui l'ordinanza medesima č soggetta in quanto atto esecutivo.