(massima n. 1)
La sentenza che pronuncia condanna a favore del danneggiato per le indennità spettanti a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990 e della L. 26 febbraio 1977, n. 39 è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 5 bis della citata legge n. 39, senza che sia necessario che la provvisoria esecutività sia dichiarata nel provvedimento, tal che può essere rilasciata in copia esecutiva dal cancelliere a seguito del riscontro del tenore di tale titolo anche se privo della clausola che ne autorizza la provvisoria esecuzione.