(massima n. 1)
Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 c.p.c.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 c.p.c.), č sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 att. c.p.c.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialitā, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 14).