(massima n. 1)
L'art. 2909 c.c. estende l'efficacia soggettiva del giudicato a tutti gli aventi causa (per fatto posteriore alla domanda) delle parti fra le quali fu emessa la sentenza, comprendendo in essi i successori a titolo universale e a titolo particolare, a causa di morte o per atto tra vivi. Tale estensione riguarda non solo il giudicato sostanziale, ma anche la legittimazione a chiedere e ad ottenere il rilascio della copia in forma esecutiva e ad eseguire la sentenza, con la conseguenza che, passata in giudicato la sentenza emessa fra le parti originarie del rapporto controverso, anche l'avente causa a titolo particolare della parte vincitrice non è tenuto, né legittimato a riproporre l'azione di condanna verso l'altra parte, così come non può promuovere un'azione di accertamento della propria legittimazione ad eseguire la sentenza medesima.