(massima n. 1)
L'art. 475 c.p.c., come modificato dall'art. 6 della L. 19 giugno 1946, n. 1, non prescrive, a pena di nullità, l'intestazione «in nome della legge» nella copia del titolo spedita in forma esecutiva, né tale intestazione può considerarsi un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto. La sua omissione, pertanto, dà luogo ad una semplice irregolarità formale, la quale non impedisce che la formula esecutiva produca ugualmente l'effetto di conferire efficacia esecutiva al titolo sul quale è apposta.