(massima n. 1)
La spedizione della sentenza in forma esecutiva fuori dei casi preveduti dalla legge, e cioè fuori dalle ipotesi in cui ne sia stata concessa la esecuzione provvisoria ovvero siano decorsi i termini per proporre appello contro la medesima, non ne determina in alcun modo la nullità, ma può soltanto essere rilevata nel procedimento di esecuzione.