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Articolo 281 sexies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione a seguito di trattazione orale

Dispositivo dell'art. 281 sexies Codice di procedura civile

Se non dispone a norma dell'articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva(1) e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria(2).

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni(3).

Note

(1) La norma, a tutela del diritto di difesa delle parti, prevede che queste possano chiedere lo spostamento della discussione ad un'udienza successiva, in modo da potersi preparare adeguatamente a trattare oralmente la controversia.
(2) Un'altra peculiarità della procedura in esame è che la pubblicazione del provvedimento avviene con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che contiene la sentenza (diversamente da quanto previsto dall'art. 133 del c.p.c.).
(3) Comma aggiunto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

Il modello decisorio descritto costituisce una eccezione alla regola, che prevede la trattazione scritta o mista della causa. Il giudice può accelerare la trattazione (e quindi la decisione) delle cause che appaiono di più semplice risoluzione, come quelle che vertono su una mera questione di diritto. Trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice, questi potrebbe decidere di tornare alla trattazione scritta o emanare un'ordinanza istruttoria, ai sensi del primo comma dell'art. 279 del c.p.c., se valuta come necessaria l'acquisizione di nuovi elementi probatori.

Spiegazione dell'art. 281 sexies Codice di procedura civile

Con questa norma è stato introdotto nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica la decisione a seguito di trattazione orale.

Il legislatore del 1998 ha previsto espressamente che la trattazione orale della causa debba essere preceduta dalla precisazione delle conclusioni, riconoscendo alle parti la possibilità di chiedere al giudice di differire la discussione orale a un'udienza successiva (si è considerato irragionevole costringere le parti a discutere oralmente la causa nella stessa udienza in cui vengono precisate le conclusioni).

Sono evidenti i vantaggi pratici che presenta questa disposizione, e precisamente:
a) possibilità di chiudere celermente il processo;
b) eliminazione di carteggi ridondanti e a volte anche inutili;
c) riduzione della durata complessiva del giudizio di quasi tre mesi;
d) risparmio di attività meramente redazionale da parte del giudice.

Questo modello decisorio, peraltro, favorisce la parte che ha ragione, in quanto quest'ultima potrà ottenere al termine dell'istruzione una sentenza provvisoriamente esecutiva, senza dover attendere la fase dello scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.

Diversi sono i vantaggi anche per il giudice, sia perché gli si evita lo studio delle comparse conclusionali e memorie di replica, sia perchè la motivazione della sentenza potrà essere particolarmente succinta.

La norma, tuttavia, è stata oggetto di particolari critiche da parte di una minoritaria ma autorevole dottrina, facendosi osservare che in questo modo ci si espone al grave rischio di decisioni affrettate ed ingiuste.

Presupposto per l'applicabilità della norma in esame è rappresentato dalla non complessità della causa, da non intendere come necessariamente collegata al valore economico.
Inoltre, essa si è rivelata particolarmente utile nei giudizi contumaciali, o nei casi in cui la stessa prospettazione attorea sia in grado di dimostrare la infondatezza in iure della domanda.

Il ricorso alla trattazione orale risulta utile in tutte le ipotesi in cui la domanda debba essere rigettata per difetto di prova; in questi casi, infatti, la motivazione si riduce alla sola enunciazione dell'assenza di valida dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa, o meglio alla indicazione dei motivi per i quali le prove raccolte non possono essere ritenute sufficienti.

Infine, può essere la semplicità del giudizio di diritto a spingere il giudice a scegliere il modello della trattazione orale (ad esempio, quando il giudizio può essere deciso risolvendo le questioni di diritto secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione).

La discussione orale (con conseguente pronuncia della sentenza) può avere luogo nella stessa udienza nella quale le parti hanno precisato le conclusioni, anche se non è da escludere che le parti possano chiedere la fissazione di un'udienza successiva, onde evitare l'effetto sorpresa e la conseguente possibile lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata conoscenza dell'intento del giudice di decidere la causa a seguito di discussione orale.

Una volta chiesto da una delle parti il differimento dell'udienza, il giudice è obbligato a concederlo; la mancata concessione del rinvio determina la nullità della sentenza a causa della violazione del fondamentale diritto alla difesa.
La circostanza che ciascuna parte possa chiedere il rinvio della causa ad un'udienza successiva ha indotto parte della dottrina a ritenere che in tanto è possibile per il giudice avvalersi della trattazione orale se ed in quanto tutte le parti costituite siano presenti.

Occorre ad ogni modo evidenziare che, a differenza di quanto previsto dall'art. 281 quinquies, in cui la scelta tra il modello a trattazione scritta e quello a trattazione mista è rimessa alle parti, la trattazione orale della causa è affidata esclusivamente alla disponibilità del giudice.

Una volta optato per il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies, il giudice non può avere un ripensamento circa le modalità di decisione, per cui, esaurita la discussione orale, ove ritenga di pronunciare sentenza, non può esimersi dall'osservanza delle forme semplificate.

Il giudice decide dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto o di diritto, anche se recentemente la Cassazione ha affermato che nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti.

La sentenza pronunciata al termine della discussione deve essere contenuta nel verbale d'udienza e non in un autonomo documento; in tal senso si argomenta dal combinato disposto degli artt. 281 sexies e dell'art. 35 delle disp. att. c.p.c..

Il primo stabilisce che “la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”, mentre il secondo sancisce che nell'apposito volume in cui il cancelliere annualmente riunisce i provvedimenti originali devono essere inserite “le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 sexies”.

Per quanto concerne il contenuto della decisione, esso si ricava coordinando la nuova disposizione con le norme contenute nel Libro I relative al contenuto della sentenza; pertanto, essa dovrà essere redatta seguendo i requisiti di forma-contenuto di cui all'art. 132 del c.p.c..

Proprio perché si trova inserita nel processo verbale d'udienza, il giudice potrà omettere di indicare nella sentenza tutti quegli elementi già desumibili dal verbale medesimo, quali il nome delle parti e dei loro difensori, come pure le conclusioni che saranno precisate prima della discussione, nonché il nome dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il giudizio.

Il contenuto della sentenza che il giudice dovrà redigere è limitato all'essenziale, ovvero all'intestazione «Repubblica Italiana», alla pronuncia «in nome del popolo italiano», al dispositivo, alla motivazione (esposta in maniera concisa), alla data ed alla sua sottoscrizione.

La sentenza si considera pubblicata con la sottoscrizione del verbale, depositato lo stesso giorno in cancelleria.
Il successivo momento del deposito in cancelleria non avrà rilievo né per l'esistenza, né per l'efficacia della sentenza, acquistando la stessa giuridica esistenza e rilevanza quale dichiarazione orale resa direttamente dal giudice in udienza.

In senso contrario si pone parte della dottrina, la quale osserva che, se è vero che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice, anziché mediante deposito nella cancelleria, ciò non toglie che il cancelliere debba dare atto dell'avvenuto deposito, apponendovi in calce la data e la firma, nonché debba darne notizia alle parti che si sono costituite mediante biglietto di cancelleria.

Sia la scrittura che la sottoscrizione sono rimesse al giudice e non al cancelliere; pertanto, è ammissibile l'assenza del cancelliere all'udienza di pubblicazione della sentenza.

Può anche verificarsi che il tribunale, anziché pronunciare sentenza al termine della discussione, depositi la sentenza in cancelleria nei modi ordinari; in tal caso, l'omissione dà luogo ad una nullità insanabile da dedurre come motivo di gravame, senza determinare però la rimessione della causa al primo giudice.

Per quanto concerne la decorrenza dei termini per l’impugnazione della sentenza orale, si afferma che il dies a quo del termine lungo per l'impugnazione (così come il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza ex art. 47 del c.p.c. comma 2), inizia a decorrere dalla data sottoscrizione del verbale e non dal suo deposito, in quanto le parti hanno legale conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza nella stessa udienza di discussione, senza necessità che il cancelliere provveda alla comunicazione prevista dall'art. 136 del c.p.c..

Altro problema che è stato affrontato è quello dei rapporti tra la sentenza incorporata nel verbale di udienza e l’ordinanza post istruttoria ex art. 186 quater del c.p.c..
Si ritiene, a tal proposito, che una volta che sia stata proposta dalla parte istanza di emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 186 quater, qualora il giudice decida di ordinare la discussione orale della causa, la pronuncia della sentenza assorba e renda superfluo l'esame di quest'ultima.

Nel caso in cui, invece, il giudice, su istanza di parte, differisca ad altra udienza la discussione e la contestuale pronuncia della sentenza, poiché sussiste l'interesse all'anticipazione della decisione di merito all'esito dell'esaurimento dell'istruzione, va ammessa la possibilità di emissione dell'ordinanza.

La Riforma Cartabia ha aggiunto un terzo comma all’articolo 281 sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.

Massime relative all'art. 281 sexies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19338/2020

La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/06/2016).

Cass. civ. n. 11116/2020

In tema di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà delle parti di chiedere un differimento dell'udienza di discussione può essere esercitata esclusivamente dopo la pronuncia dell'ordine del giudice di discussione orale, poiché solo in tale momento e non prima si determina l'avvio del relativo subprocedimento e si attivano i corrispondenti poteri delle parti, i quali intanto hanno ragione di estrinsecarsi in quanto il magistrato si sia indotto a procedere con la definizione immediata. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017).

Cass. civ. n. 22094/2019

La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questo revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., coincide con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell'invito del giudice a procedere alla discussione immediata.

Cass. civ. n. 22521/2018

In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.

Cass. civ. n. 5689/2016

La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché viziata, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione. Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza, "ex lege" equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece irrilevante, anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

Cass. civ. n. 12203/2015

L'adozione del modello "semplificato" di decisione, di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., non esonera comunque il giudice dall'obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire, sia pur sinteticamente, i fatti di causa, ed offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico.

Cass. civ. n. 11176/2015

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva).

Cass. civ. n. 7104/2015

La sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la cui pronuncia - sebbene avvenuta all'esito di udienza all'uopo appositamente fissata - non sia stata preceduta dalla discussione orale delle parti, bensì dallo scambio di comparse conclusionali (senza, peraltro, che il giudice abbia neppure esplicitato che tale adempimento dovesse intendersi, quantunque irritualmente, sostitutivo della discussione), è affetta da nullità, destinata tuttavia a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza sia stata pronunciata, donde la necessità del rigetto dell'impugnazione al riguardo proposta.

Cass. civ. n. 6394/2015

La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

Cass. civ. n. 2736/2015

La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione.

Cass. civ. n. 24842/2014

Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., qualora dall'intestazione del processo verbale d'udienza risulti il nominativo di un giudice, mentre la motivazione ed il dispositivo rechino la sottoscrizione di un giudice diverso, la sentenza è nulla, perché, costituendo essa parte integrante del processo verbale in cui è contenuta ed in cui il giudice ha inserito la redazione della motivazione e del dispositivo, la formulazione dell'atto, complessivamente considerato, non consente di individuare con certezza quale giudice, raccolta la precisazione delle conclusioni, abbia contestualmente pronunciato la sentenza.

Cass. civ. n. 11259/2014

La predisposizione ad opera del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle parti.

Cass. civ. n. 10453/2014

In caso di sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., non è causa di nullità la predisposizione, da parte del giudice, dopo il doveroso studio preliminare della causa, ma prima dell'udienza, di un testo provvisorio del provvedimento, salvo che ciò si traduca nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione, ovvero in un pregiudizio per la difesa.

La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la validità della sentenza il cui dispositivo è stato letto in udienza e le cui motivazioni sono state comunicate alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato, poi sottoscritto e depositato in cancelleria).

Cass. civ. n. 22190/2013

La decisione a seguito di trattazione orale, prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., può essere adottata dalla corte di appello, come è confermato dall'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione, introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che, seppure inapplicabile "ratione temporis", dimostra il "favor" del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo. (Nella specie, la corte d'appello era giudice di unico grado sull'impugnazione di lodo arbitrale ed il ricorrente, all'udienza di discussione, non aveva chiesto un termine per deduzioni difensive, né invocato l'applicazione dell'art. 190 c.p.c.).

Cass. civ. n. 21216/2011

Nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d'appello non è applicabile l'art. 281 sexies c.p.c., che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dovendosi invece fare riferimento esclusivo a quanto dettato dal secondo comma dell'art. 352 c.p.c.. Tuttavia, qualora la corte d'appello abbia applicato l'art. 281 sexies citato, seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, c.p.c., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.

Cass. civ. n. 2024/2011

La norma dell'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello.

Cass. civ. n. 22659/2010

In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla data della pronuncia. Né a diversa conclusione può giungersi ove il verbale d'udienza non risulti sottoscritto dal giudice, perché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è atto distinto dal verbale che la contiene, sicché la sottoscrizione dell'una da parte del giudice equivale a sottoscrizione anche del relativo verbale.

Cass. civ. n. 6205/2009

Nel procedimento d'appello davanti al tribunale, in composizione monocratica, non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., se una delle parti richieda, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ, essendo tenuto il giudice, per espressa previsione dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. (Nel caso di specie, il giudice d'appello, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, di discussione orale e di lettura della sentenza, a tale udienza non aveva concesso il termine per lo scambio delle comparse, nonostante la richiesta di una delle parti).

Cass. civ. n. 18743/2007

Nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la sua pubblicazione, al fine della decorrenza dei termini ad opponendum esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall'osservanza delle attività comunicatorie ex art. 133 c.p.c. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, in caso di non riscontro nel verbale d'udienza dell'avvenuta lettura di dispositivo e motivazione, sussisteva la tempestività del ricorso per regolamento di competenza, anche se proposto oltre il termine di trenta giorni dall'udienza ma prima del decorso di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere).

Cass. civ. n. 4401/2006

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ove il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza solo sulla competenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza decorre da quella pronuncia, giacché la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione. Né la necessità di detta comunicazione è destinata a risorgere per il fatto che il cancelliere abbia apposto soltanto il giorno successivo la data del deposito sulla sentenza: atteso, per un verso, che l'art. 281 sexies, secondo comma, c.c., pur prescrivendo l'immediato deposito in cancelleria, prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all'atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è (scritta «o») contenuta per allegato; e considerato, per altro verso, che il deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio «immediatamente» non fa ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all'art. 133 c.p.c.

Cass. civ. n. 216/2006

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 68 D.L.vo n. 51 del 1998, non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dall'art. 117 D.L.vo n. 51 del 1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali, vanno inserite, appunto, «le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 sexies»), e consiste non soltanto in quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche in tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 c.p.c.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze, indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione poste a base delle riforme processuali predette; pertanto deve ritenersi pronunciata ai sensi dell'art. 23 comma 8 legge n. 689 del 1981 la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che, pur facendo riferimento all'art. 281 sexies c.p.c., sia stata depositata separatamente dai verbali di causa.

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Alessandra D. chiede
lunedì 28/04/2014 - Lazio
“art.281 sexies c.p.c. - Il modello decisorio previsto dall' art.281-sexies esteso anche al giudice d' appello dalla legge si stabilità 2012 è utilizzabile per materie non caratterizzate da particolare delicatezza e complessità non riconducibili all' elencazione di cui all' art.50 bis c.p.c. (?). Nel caso di specie, trattandosi di causa relativa all' impugnazione di testamento (!)
ed avendo il giudice di appello accordata la sospensiva alla esecuzione della sentenza di primo grado, il ricorso alla trattazione ex 281 sexies potrebbe far ritenere che lo stesso giudice d' appello abbia già maturato la decisione, in questo caso favorevole alla parte appellante avendone accolto l' istanza di inibitoria ? Grazie.”
Consulenza legale i 03/05/2014
L'art. 281 sexies del c.p.c. è stata introdotto dall’art. 49 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, e contemporaneamente è stato abrogato l’art. 315 c.p.c. sulle decisioni a seguito di discussione orale del pretore (figura soppressa dal nostro ordinamento).
E' quindi possibile accostare la ratio delle due norme, che sembrano essersi naturalmente succedute. Nell'art. 281 sexies, però, è stata attribuita alle parti la possibilità di richiedere al giudice di differire la discussione orale della controversia ad un’udienza successiva, facoltà non precedentemente prevista innanzi al pretore.

La dottrina ha cercato di individuare i tipi di cause in cui sia applicabile il modello decisorio previsto dall'art. 281 sexies. Tra di esse, sono state menzionate: le cause contumaciali; le cause che possono essere definite sulla base di una questione preliminare o pregiudiziale; le cause per le quali non sia stata avanzata alcuna richiesta istruttoria; le cause in cui la decisione possa fondarsi su materiale probatorio documentale; le cause nelle quali debba essere affrontata una sola questione (di mero diritto). Insomma: tutte le cause tendenzialmente non complesse e di pronta definizione.
Non si reputa idoneo, invece, suddividere le cause potenzialmente trattabili in via orale in base all'appartenenza o meno delle stesse all'elencazione di cui all'art. 50 bis del c.p.c., che individua le cause di competenza del collegio. Pertanto, anche in una causa relativa all'impugnazione di un testamento il giudice potrebbe fissare la discussione orale, se ritiene, ad esempio, che non vi sia alcuna istruttoria da compiere o che il giudizio verta esclusivamente su una questione di diritto.

Peraltro, la novella legislativa che ha consentito il ricorso alla trattazione orale anche in appello (introdotta con L. 12 novembre 2011, n. 183) deve convivere anche con il nuovo c.d. "filtro" in appello, che consiste nella possibilità per il giudice di secondo grado di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (art. 348 bis del c.p.c.).
Quindi, se il giudice d'appello opti per il ricorso alla trattazione ex art. 281 sexies, è possibile che ritenga l'appello manifestamente fondato, oppure che lo reputi infondato, ma per ragioni più complesse rispetto alla mera ragionevole probabilità di non accoglimento (altrimenti dovrebbe pronunciare l'inammissibilità dell'appello).
Un altro caso di trattazione orale potrebbe aversi quando l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello debba essere pronunciata necessariamente con sentenza: per esempio, nei casi di improcedibilità per mancata comparizione dell'appellante o di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio.

In generale, è probabile che la decisione del giudice di appello di far discutere oralmente la causa alle parti, accompagnata anche dall'accoglimento della richiesta di sospensiva proposta dall'appellante, sia indizio della sua intenzione di accogliere l'impugnazione: tuttavia, non è possibile dirlo con certezza, poiché vi sono altre ipotesi, sopra indicate, nelle quali il giudice può legittimamente ricorrere al modello dell'art. 281 sexies.