(massima n. 1)
La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questo revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., coincide con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell'invito del giudice a procedere alla discussione immediata.