(massima n. 1)
La sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la cui pronuncia - sebbene avvenuta all'esito di udienza all'uopo appositamente fissata - non sia stata preceduta dalla discussione orale delle parti, bensė dallo scambio di comparse conclusionali (senza, peraltro, che il giudice abbia neppure esplicitato che tale adempimento dovesse intendersi, quantunque irritualmente, sostitutivo della discussione), č affetta da nullitā, destinata tuttavia a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza sia stata pronunciata, donde la necessitā del rigetto dell'impugnazione al riguardo proposta.