(massima n. 1)
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 68 D.L.vo n. 51 del 1998, non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dall'art. 117 D.L.vo n. 51 del 1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali, vanno inserite, appunto, «le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 sexies»), e consiste non soltanto in quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche in tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 c.p.c.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze, indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione poste a base delle riforme processuali predette; pertanto deve ritenersi pronunciata ai sensi dell'art. 23 comma 8 legge n. 689 del 1981 la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che, pur facendo riferimento all'art. 281 sexies c.p.c., sia stata depositata separatamente dai verbali di causa.