(massima n. 1)
La norma dell'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilitā al solo giudizio di primo grado, č norma applicabile anche nel giudizio di appello.