(massima n. 1)
La decisione a seguito di trattazione orale, prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., può essere adottata dalla corte di appello, come è confermato dall'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione, introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che, seppure inapplicabile "ratione temporis", dimostra il "favor" del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo. (Nella specie, la corte d'appello era giudice di unico grado sull'impugnazione di lodo arbitrale ed il ricorrente, all'udienza di discussione, non aveva chiesto un termine per deduzioni difensive, né invocato l'applicazione dell'art. 190 c.p.c.).