(massima n. 1)
Nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la sua pubblicazione, al fine della decorrenza dei termini ad opponendum esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall'osservanza delle attivitą comunicatorie ex art. 133 c.p.c. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, in caso di non riscontro nel verbale d'udienza dell'avvenuta lettura di dispositivo e motivazione, sussisteva la tempestivitą del ricorso per regolamento di competenza, anche se proposto oltre il termine di trenta giorni dall'udienza ma prima del decorso di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere).