(massima n. 1)
La mancata comunicazione a controparte di una memoria ex art. 190, terzo comma, c.p.c. — la quale ha la semplice funzione di illustrare le conclusioni già proposte davanti al giudice istruttore, senza la possibilità di ampliare l'oggetto della controversia — determina l'esclusione dal fascicolo della memoria irritualmente depositata, che il giudice non può prendere in considerazione. Pertanto, ove non risulti che la sentenza impugnata abbia tenuto conto della memoria ai fini della decisione, non è configurabile un'ipotesi di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.