(massima n. 1)
Quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica o dal giudice di pace, difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall'art. 276 c.p.c.; ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria, ex art. 133 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e se, dunque, vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.