(massima n. 2)
La norma dell'art. 1712 c.c., secondo cui il ritardo del mandante, nel rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, importa approvazione dell'atto compiuto dal mandatario, anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato, opera esclusivamente nei rapporti fra mandante e mandatario, sicché la suddetta approvazione tacita non può essere invocata dai terzi interessati, quale equipollente dalla ratifica disciplinata dagli artt. 1398 e 1399 c.c.