(massima n. 1)
La parte che abbia depositato la comparsa conclusionale nel termine stabilito dall'art. 190 c.p.c. per l'udienza collegiale originariamente fissata e poi rinviata d'ufficio ad una successiva, non può lamentare la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per aver la controparte provveduto al deposito della comparsa conclusionale in relazione all'udienza originariamente stabilita perché, ai fini dell'osservanza del termine di deposito della comparsa conclusionale e, quindi del diritto di difesa, occorre far riferimento all'effettiva data di discussione della causa e non alla data originariamente fissata e poi rinviata.