(massima n. 1)
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicchè nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Pertanto, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito, che aveva escluso la fondatezza della domanda di revocazione, basata sul presunto errore — commesso dal giudice di prime cure — per il mancato esame di un fatto processuale, tendente ad attribuire allo stesso giudice il potere decisorio sul merito della controversia; fatto esposto, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata nel corso del primo giudizio).