La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14096 del 4 maggio 2022, ha fornito risposta a questo quesito. Al fine di comprendere il contenuto di tale approdo giurisprudenziale, pare utile richiamare brevemente alla memoria le norme di riferimento.
Ebbene, l’art. 169 c.p.c. prevede che ciascuna parte possa ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria, ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Il legislatore dispone inoltre che ciascuna parte abbia la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
L’art. 190 c.p.c., poi, prevede che le comparse conclusionali debbano essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio.
Riguardo l’operatività di tali norme con riferimento al giudizio d’appello, tuttavia, i giudici di legittimità hanno optato per la soluzione negativa. Con il provvedimento citato, infatti, la Suprema Corte ha ribadito un proprio orientamento già consolidato (cfr. Cass. n. 28462/2013; Cass., n. 29309/2017 e Cass. 21571/2020) per cui, nonostante il termine per il deposito del fascicolo di parte sia perentorio, la sua inosservanza “produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicchè il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali”.
Pertanto, in caso di deposito tardivo del fascicolo di parte nel giudizio d’appello, il giudice non potrà dichiarare il gravame inammissibile, sempre che – come ritiene opportuno specificare a Corte - i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti nel giudizio di primo grado, nell’osservanza delle preclusioni probatorie ex artt. 165 e 166 c.p.c.
Il caso di specie, in particolare, riguardava un’azione risarcitoria proposta avverso il Fondo di garanzia per le vittime della strada da un soggetto che era stato investito per la strada da ignoti.
Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda, ritenendo non attendibile il testimone sentito.
Il danneggiato aveva dunque impugnato la pronuncia ma il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l’appello in quanto l’appellante aveva ritirato il suo fascicolo all’udienza di precisazione delle conclusioni e l’aveva depositato oltre il termine perentorio fissato per il deposito delle comparse conclusionali.
L’appellante soccombente allora aveva proposto ricorso in Cassazione, dolendosi della violazione e falsa applicazione degli articoli 169, 190 e 345 c.p.c.: in accoglimento del gravame, la Corte ha allora precisato il principio sopra esposto.