(massima n. 1)
La Corte di cassazione č competente ad ordinare, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nei soli scritti ad essa diretti, con la conseguenza che č inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si chieda la cancellazione delle frasi del suddetto tenore contenute nelle fasi processuali anteriori, essendo riservata la relativa statuizione al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimitā. Per la stessa ragione non č proponibile per la prima volta in cassazione la richiesta di risarcimento danni per responsabilitā aggravata, prevista dall'art. 96 cod. proc. civ., quando venga riferita al comportamento delle parti tenuto nelle fasi precedenti del giudizio.