(massima n. 1)
In tema di diritti di privativa industriale, la domanda di conversione del brevetto nullo, suscettibile di essere proposta in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, può essere avanzata, in primo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la successiva attività difensiva destinata esclusivamente ad illustrare le conclusioni già rassegnate, sicché, ove sia svolta per la prima volta nella comparsa conclusionale, deve essere dichiarata inammissibile. (Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.).