(massima n. 2)
Per il principio di concentrazione delle impugnazioni di cui all'art. 333 c.p.c., applicabile anche con riguardo alle impugnazioni contro la sentenza non definitiva, la parte soccombente nella sentenza non definitiva e in quella definitiva, ove quest'ultima venga impugnata per prima dalla controparte risultata parzialmente soccombente, è tenuta a proporre impugnazione incidentale contro la sentenza non definitiva nello stesso procedimento introdotto con l'impugnazione principale avverso la sentenza definitiva, nei limiti temporali segnati dall'art. 343 c.p.c. Tale principio non muta in ipotesi di cause scindibili e di mancata proposizione della riserva ex art. 340 c.p.c. da parte del contumace, essendo le norme che regolano l'appello incidentale applicabili tanto nelle cause inscindibili o dipendenti, quanto di cause scindibili, perché l'esigenza di rendere unitario il giudizio d'appello (a fronte di un giudizio di primo grado unitariamente trattato e definito) permane intatta, indipendentemente dalla circostanza che la pluralità di parti derivi da un litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, ovvero da un litisconsorzio facoltativo, proprio o improprio.