(massima n. 1)
L'omessa assicurazione alle parti del potere di depositare le comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c., conseguente al deposito della sentenza prima della scadenza del relativo termine, deve ritenersi in ogni caso motivo di nullità della sentenza stessa per violazione del diritto di difesa ed essendo essa inidonea al raggiungimento del suo scopo, che è quello della pronuncia della decisione anche sulla base dell'illustrazione definitiva delle difese che le parti possono fare proprio nelle conclusionali e, quindi, del loro esame, senza che, ai fini della deduzione di detta nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia tenuta ad indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale, poiché, richiedendosi l'assolvimento di tale onere, si verrebbe impropriamente ad attribuire la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, mediante il rispetto del noto principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione della decisione (contemplato dal primo comma dell'art. 161 c.p.c.), la parte può far valere la nullità stessa, ovvero al veicolo necessario per darle rilievo nel processo.