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Articolo 828 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impugnazione per nullità

Dispositivo dell'art. 828 Codice di procedura civile

L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo(1)(2), davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione(3).

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

Note

(1) La norma in esame disciplina l'ipotesi dell'impugnazione del lodo per nullità, la cui natura è ancora oggi dibattuta. L'opinione giurisprudenziale prevalente ritiene che a tale impugnazione sia applicabile la disciplina generale delle impugnazioni ed in particolare quella dell'appello, fatta eccezione per l'aspetto della specificità dei motivi, proprio per i diversi punti di contatto esistenti tra i due mezzi di impugnazione. Infatti, tale rimedio viene proposto mediante atto di citazione nel rispetto minimo dei termini ex art. 163 bis del c.p.c. da tutti i soggetti già vincolati dall'accordo compromissorio in quanto si tratta di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
(2) L'atto di citazione deve essere notificato alla parte o al soggetto presso cui questa ha eletto domicilio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica del lodo. Trattandosi di un termine perentorio, la sua inosservanza produce l'inammissibilità dell'impugnazione rilevabile d'ufficio.
(3) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 828 Codice di procedura civile

L'art. 828 stabilisce la procedura da seguire in caso di impugnazione del lodo per nullità.
L'impugnazione va proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo (termine breve), davanti alla corte d'appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, purché ciò avvenga entro sei mesi (un anno prima della Riforma Cartabia) dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo oggetto di impugnazione (termine lungo).
Il termine di sei mesi, decorrente dall'ultima sottoscrizione, è assimilabile al termine stabilito dal codice di rito per l'impugnazione delle sentenze del giudice ordinario, il che comporta che nel calcolo di tale termine si deve tener conto della sospensione del periodo feriale, nel caso in cui la scadenza dovesse cadere in detto periodo.
Entrambi i termini per l'impugnazione sono perentori e, pertanto, se scaduti, determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.

L'impugnazione si propone sempre con atto di citazione (anche se il lodo ha deciso una controversia del giudice del lavoro), il quale deve essere correttamente individuato come "atto di impugnazione", senza riferimento all'appello e non deve contenere la richiesta di "riforma" del lodo.
Tuttavia, l'utilizzo di una denominazione impropria non preclude la validità dell'atto, purché il soccombente faccia valere un motivo di impugnazione tra quelli indicati nell'art. 829 del c.p.c.; all'impugnazione per nullità si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme che regolano l'appello.

Per quanto riguarda la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo, mentre un tempo la notifica doveva essere eseguita alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario, oggi il problema deve essere valutato prendendo in considerazione la lettera del nuovo art. 816 bis del c.p.c., il quale prevede che le parti possano stare in arbitrato per mezzo dei propri difensori, ai quali, in mancanza di espressa limitazione, vengono loro conferiti tutti i poteri inerenti a qualsiasi atto processuale e, in ogni caso, che il difensore sia anche destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della impugnazione.
In assenza del conferimento di procura al difensore, l'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente.

Occorre osservare che l'art. 330 del c.p.c., che individua il luogo di notificazione dell'impugnazione nel giudizio ordinario, concorre con la disciplina specifica di cui all'art. 816 bis del c.p.c., il che comporta che, allorché vi sia stata la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, l'impugnazione andrà notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
In caso di notifica da eseguire alla parte personalmente, questa dovrà effettuarsi presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto per il giudizio e, soltanto in mancanza di dichiarazione o elezione, a norma dell'137 e ss. c.p.c.
In ogni caso, l'elezione di domicilio presso il difensore rende obbligatoria la notifica presso costui.

L'ultimo comma precisa che l'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione ed il lodo può essere impugnato, relativamente alle parti corrette, nei termini ordinari, i quali decorreranno dalla comunicazione dell'atto di correzione.
La comunicazione dell'atto costituisce l'aspetto nuovo dell'ultimo comma, in sostituzione della "notificazione della pronuncia", e tale comunicazione vale come dies a quo per la decorrenza del termine per l'impugnazione delle parti corrette.

Per quanto concerne la natura giuridica dell'impugnativa per nullità ex art. 828, mentre in passato si riteneva che essa non si immedesimasse con alcuna delle forme di impugnazione delle sentenze, ma avesse comunque spiccate somiglianze con l'appello, secondo la tesi più recente essa va qualificata come una forma di impugnazione in senso stretto.
In giurisprudenza si osserva che l'impugnazione per nullità del lodo dinnanzi alla corte d'appello è proponibile, ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre tale impugnazione è inammissibile in caso di arbitrato irrituale, ancorché il provvedimento sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 del c.p.c., essendo legittimamente esperibile solo l'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.

E’ stato recentemente specificato che il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto.

Massime relative all'art. 828 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 29191/2020

L'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anzichè alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 c. p. c.. Più in particolare, la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2018).

Cass. civ. n. 21648/2020

Nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicchè, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha invece carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c., soltanto in via sussidiaria. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 19993/2020

L'impugnazione per nullità del lodo non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale, sicché la competenza, stante il disposto di cui all'art. 828, comma 1, c.p.c., spetta al giudice entro il cui ambito territoriale opera l'arbitro che abbia emesso la decisione di primo grado, restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all'organo arbitrale. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui la corte d'appello competente avrebbe dovuto essere individuata in quella ove aveva sede la sezione specializzata in materia di imprese, avendo la controversia ad oggetto una materia devoluta alla sua cognizione, affermando invece la competenza della corte d'appello nel cui distretto aveva sede il collegio arbitrale). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 19602/2020

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2014).

Cass. civ. n. 32028/2019

La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c.

Cass. civ. n. 13927/2019

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, si applicano gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, laddove manchi una disciplina specifica del mezzo d'impugnazione. Ne consegue che all'inerzia reiterata delle parti conseguono gli effetti previsti dalle norme processuali applicabili, risultando del tutto infondata la tesi secondo cui il giudizio di impugnazione del lodo, una volta che sia stato promosso, deve comunque proseguire, anche per effetto di impulso ufficioso, salva solo la rinuncia del ricorrente.

Cass. civ. n. 19917/2017

In tema di arbitrato, ove si deduca la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, alla cognizione del giudice ordinario non possono essere applicati i limiti stabiliti per la valutazione delle altre clausole, né la sanatoria per decadenza dal termine di impugnazione o l'applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione o ancora la sanatoria del vizio per il comportamento delle parti, poiché in tale ipotesi il giudice deve interpretare previamente la detta previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri, presupposto per la regolare instaurazione del relativo giudizio.

Cass. civ. n. 2127/2014

In caso di domanda di nullità del lodo, la qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale costituisce un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto tutelato, non potendo quindi qualificarsi come domanda o eccezione "nuova", in quanto non si tratta di questione attinente alla competenza ma preliminare di merito.

Cass. civ. n. 16887/2013

L'impugnazione di lodi arbitrali rituali deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., costituendo essa l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione. Pertanto, deve escludersi che la giurisdizione possa spettare al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, qualora accolga l'impugnazione, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 12718/2012

L'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 ha inteso sancire la necessità di recapitare presso l'Avvocatura dello Stato non soltanto l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla natura di questa; pertanto, nel caso in cui la notificazione del lodo non avvenga presso l'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione il termine breve, di cui all'art. 828, primo comma, cod. proc. civ., bensì quello del secondo comma di tale disposizione, secondo cui l'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Cass. civ. n. 3229/2012

Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza; infatti, tale impugnazione pur non costituendo un comune appello avverso la pronunzia degli arbitri, essendo limitata all'accertamento dei vizi previsti dall'art. 829 c.p.c. dedotti con il mezzo di gravame, introduce comunque dinanzi al giudice ordinario un procedimento giurisdizionale nel quale valgono, in mancanza di diversa disciplina, le norme processuali ordinarie.

Cass. civ. n. 14215/2009

In caso di correzione del lodo arbitrale, l'impugnazione del lodo, nel testo originario, non preclude la successiva impugnazione delle parti corrette, ai fini della quale la parte soccombente dispone dell'intero termine decorrente dalla pronuncia di correzione, anche nel caso in cui ne abbia avuto conoscenza legale in data anteriore alla notificazione della prima impugnazione. La correzione, infatti, pur non sospendendo il termine per l'impugnazione, ne provoca la riapertura, la quale, in quanto volta a consentire di impugnare le parti del lodo che risultano corrette e di far valere l'insussistenza dei presupposti o la violazione dei limiti entro i quali è ammessa la correzione, riguarda le sole parti del lodo che sono state oggetto della relativa pronuncia, le quali sono diverse, nel contenuto, dal provvedimento originario, con la conseguente inapplicabilità del principio di consumazione del potere di impugnazione, il quale opera solo in presenza di successive impugnazioni del medesimo provvedimento. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina del codice di procedura civile, come modificata dalla legge 18 aprile 1994, n. 25).

Cass. civ. n. 4092/2007

Qualora, in assenza della notifica del lodo, il giudizio di impugnazione del medesimo venga erroneamente introdotto innanzi al tribunale anziché innanzi alla corte d'appello, la notificazione del relativo atto di citazione vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 828 c.p.c., essendo idonea a dimostrare, col medesimo grado di certezza della notificazione del lodo, la conoscenza legale del medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto tempestiva l'impugnazione del lodo prima di un anno, ma decorsi novanta giorni dalla notifica di un precedente irrituale atto di citazione innanzi al tribunale).

Cass. civ. n. 2598/2006

Diversamente da quanto accade nei casi di nullità del compromesso o di mera nullità del lodo arbitrale, previsti dall'art. 829 c.p.c., nel caso — equiparabile ad inesistenza del lodo — di vizio derivante dalla mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o dall'esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, non trova applicazione il principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei modi e nei tempi previsti dall'art. 828 c.p.c., con la conseguente preclusione del potere della corte d'appello di passare al giudizio rescissorio.

Cass. civ. n. 17420/2004

Il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 828, primo comma, c.p.c. per l'impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell'art. 825, primo comma, c.p.c., ancorché tale comunicazione sia eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 12031/2004

Con la novella di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 25, il lodo è divenuto una risoluzione negoziale della controversia non più rapportabile ad una «sentenza» di tal che l'impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'appello non dà luogo ad un giudizio di secondo grado rispetto a quello svoltosi innanzi agli arbitri, ma costituisce un'azione in unico grado di accertamento di cause di invalidità del lodo. Da tanto consegue che, in caso di mancata comparizione alla prima udienza dinanzi alla Corte d'appello dell'attore che ha proposto l'impugnazione per nullità del lodo, si applica l'art. 181 c.p.c., ma non gli artt. 348 e 358 c.p.c., sicché deve escludersi che possa aversi, in tal caso, una improcedibilità dell'impugnazione del lodo per mancata comparizione dell'attore preclusiva della nuova impugnazione proposta in termini.

Cass. civ. n. 12462/2003

Con riferimento alle impugnazioni per nullità del lodo arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità (con conseguente rimessione della causa ad altro giudice per l'integrazione del contraddittorio e per il giudizio di merito). Tuttavia, tale eccezione può essere formulata solo alla duplice condizione che gli elementi di fatto posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività — vietate in sede di legittimità — e che sulla questione non si sia formato il giudicato.

Cass. civ. n. 8545/2003

Legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare e non colui che a tale giudizio sia rimasto estraneo, anche se sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale oggetto della controversia decisa dagli arbitri, trattandosi, rispetto al lodo, pur sempre di un terzo il quale può far valere il suo diritto con l'opposizione di cui all'art. 404, primo comma, c.p.c. (richiamato dall'art. 831 stesso codice), a nulla rilevando che il lodo contenga un'espressa pronuncia anche nei confronti di detto terzo.

Cass. civ. n. 6856/2003

In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la notificazione dell'atto di impugnazione al difensore che ha assistito la parte nel giudizio arbitrale, sia pure effettuata a mandato esaurito e in difetto di rapporto di domiciliazione, deve ritenersi non già inesistente, bensì nulla, con conseguente ammissibilità di sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c.

Cass. civ. n. 10699/2001

Nell'istituto dell'arbitrato, così come derivato dalla riforma legislativa del 1994, l'impugnazione per nullità del lodo, notificata presso il difensore domiciliatario costituito nel giudizio arbitrale, è inammissibile, essendo tale notifica inesistente, atteso che tra il luogo ove la notifica viene effettuata e la persona che la riceve e il destinatario dell'atto, con la conclusione del giudizio arbitrale, è venuto meno ogni collegamento.

Cass. civ. n. 6291/2000

Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza, in forza della quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le successive, che restano vincolate al canone dell'incidentalità rispetto a quella. Ne consegue che, se pure ogni impugnazione proposta in via autonoma successivamente alla prima è suscettibile di conversione in impugnazione incidentale, la sua ammissibilità resta comunque condizionata al rispetto dei termini per questa previsti.

Cass. civ. n. 5505/2000

Il termine annuale di cui al comma 2 dell'articolo 828 del c.p.c. per l'impugnazione per nullità del lodo va considerato comprensivo della sospensione feriale, al pari di quanto accade nell'ipotesi prevista dall'articolo 327 del codice di procedura civile.

Cass. civ. n. 10155/1998

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale si propone con citazione alla quale si applica l'art. 163 bis c.p.c. sulla durata del termine a comparire, compresa la disposizione di cui al comma 2 di detto articolo che consente l'abbreviazione del medesimo termine per le cause che richiedono pronta spedizione, a seguito di decreto motivato del capo dell'ufficio. La trascrizione di tale decreto nella copia notificata della citazione è sufficiente ad escludere il vizio di nullità della citazione stessa, atteso che la previsione contenuta nel citato comma 2, relativa alla stesura del decreto menzionato in calce anche alle copie dell'atto, oltreché all'originale dello stesso, non può considerarsi dettata a pena di nullità, tale conseguenza dovendo ritenersi riservata alla assenza sulla citazione notificata della copia del decreto stesso.

Cass. civ. n. 5370/1997

L'impugnazione del lodo arbitrale tende ad instaurare un procedimento nel quale si vuole ottenere, attraverso un provvedimento intermedio (di dichiarazione di nullità del lodo stesso), il riesame del merito. È pertanto evidente che la domanda di riforma (attinente alla fase rescissoria) implica e presuppone, nel meccanismo fissato dagli artt. 829 e 830 c.p.c. (nei testi precedenti a quelli modificati con la legge n. 25 del 1994), la declaratoria di nullità del lodo (pronuncia rescinders) che è perciò necessaria, ma meramente strumentale rispetto al riesame della causa e, quindi, alla pronuncia rescissoria. A tal fine, non è necessario che vi sia un'istanza formale o un'espressa manifestazione di volontà specificamente contenuta nelle conclusioni, ben potendo la domanda risultare implicitamente o indirettamente dalle deduzioni o richieste complessivamente formulate.

Cass. civ. n. 6194/1996

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 c.p.c.

Cass. civ. n. 5918/1983

La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 828 primo comma c.p.c., anche quando la parte medesima sia stata assistita da un procuratore nel giudizio arbitrale, eleggendo o meno domicilio presso lo stesso, in considerazione del fatto che, in detto giudizio, il rapporto con il difensore si svolge sul piano puramente contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare sostituzione in senso proprio, sicché resta inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c. in tema di notificazione della sentenza al procuratore costituito.

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