(massima n. 1)
Qualora, in assenza della notifica del lodo, il giudizio di impugnazione del medesimo venga erroneamente introdotto innanzi al tribunale anziché innanzi alla corte d'appello, la notificazione del relativo atto di citazione vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 828 c.p.c., essendo idonea a dimostrare, col medesimo grado di certezza della notificazione del lodo, la conoscenza legale del medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto tempestiva l'impugnazione del lodo prima di un anno, ma decorsi novanta giorni dalla notifica di un precedente irrituale atto di citazione innanzi al tribunale).