(massima n. 1)
Il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 828, primo comma, c.p.c. per l'impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell'art. 825, primo comma, c.p.c., ancorché tale comunicazione sia eseguita (con forma pił rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario.