(massima n. 1)
In tema di impugnazione per nullitą del lodo arbitrale, la notificazione dell'atto di impugnazione al difensore che ha assistito la parte nel giudizio arbitrale, sia pure effettuata a mandato esaurito e in difetto di rapporto di domiciliazione, deve ritenersi non gią inesistente, bensģ nulla, con conseguente ammissibilitą di sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c.