(massima n. 1)
Anche nel giudizio di impugnazione per nullitą del lodo arbitrale č applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza, in forza della quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le successive, che restano vincolate al canone dell'incidentalitą rispetto a quella. Ne consegue che, se pure ogni impugnazione proposta in via autonoma successivamente alla prima č suscettibile di conversione in impugnazione incidentale, la sua ammissibilitą resta comunque condizionata al rispetto dei termini per questa previsti.