(massima n. 1)
L'impugnazione per nullità del lodo non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale, sicché la competenza, stante il disposto di cui all'art. 828, comma 1, c.p.c., spetta al giudice entro il cui ambito territoriale opera l'arbitro che abbia emesso la decisione di primo grado, restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all'organo arbitrale. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui la corte d'appello competente avrebbe dovuto essere individuata in quella ove aveva sede la sezione specializzata in materia di imprese, avendo la controversia ad oggetto una materia devoluta alla sua cognizione, affermando invece la competenza della corte d'appello nel cui distretto aveva sede il collegio arbitrale). (Regola competenza).