(massima n. 1)
L'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullitą del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anzichč alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullitą della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 c. p. c.. Pił in particolare, la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2018).