(massima n. 1)
L'impugnazione del lodo arbitrale tende ad instaurare un procedimento nel quale si vuole ottenere, attraverso un provvedimento intermedio (di dichiarazione di nullità del lodo stesso), il riesame del merito. È pertanto evidente che la domanda di riforma (attinente alla fase rescissoria) implica e presuppone, nel meccanismo fissato dagli artt. 829 e 830 c.p.c. (nei testi precedenti a quelli modificati con la legge n. 25 del 1994), la declaratoria di nullità del lodo (pronuncia rescinders) che è perciò necessaria, ma meramente strumentale rispetto al riesame della causa e, quindi, alla pronuncia rescissoria. A tal fine, non è necessario che vi sia un'istanza formale o un'espressa manifestazione di volontà specificamente contenuta nelle conclusioni, ben potendo la domanda risultare implicitamente o indirettamente dalle deduzioni o richieste complessivamente formulate.