(massima n. 1)
Con riferimento alle impugnazioni per nullità del lodo arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità (con conseguente rimessione della causa ad altro giudice per l'integrazione del contraddittorio e per il giudizio di merito). Tuttavia, tale eccezione può essere formulata solo alla duplice condizione che gli elementi di fatto posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività — vietate in sede di legittimità — e che sulla questione non si sia formato il giudicato.