(massima n. 1)
In tema di arbitrato, ove si deduca la nullitą del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, alla cognizione del giudice ordinario non possono essere applicati i limiti stabiliti per la valutazione delle altre clausole, né la sanatoria per decadenza dal termine di impugnazione o l'applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullitą in motivi di impugnazione o ancora la sanatoria del vizio per il comportamento delle parti, poiché in tale ipotesi il giudice deve interpretare previamente la detta previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volontą di compromettere in arbitri, presupposto per la regolare instaurazione del relativo giudizio.